Benzyl Alcohol è un alcol aromatico: nei cosmetici fa da conservante, solvente, regolatore di viscosità e profumante. Il Regolamento (CE) 1223/2009 lo iscrive in due allegati, fra i conservanti ammessi (Allegato V, rif. 34) con un massimo dell’1,0% e fra le sostanze ammesse soltanto entro certe condizioni (Allegato III, rif. 45), dove la concentrazione massima non è fissata. A decidere quale voce si applica è lo scopo d’impiego.

Da lì discende il resto. Lo scopo determina l’allegato, e i due allegati chiedono cose diverse.

Conservante, solvente, regolatore di viscosità, profumante

La banca dati europea CosIng gli attribuisce quattro funzioni: conservante, solvente, regolatore di viscosità e profumante. Numero CAS 100-51-6, numero CE 202-859-9.

Come conservante agisce sui microrganismi che potrebbero svilupparsi nella formula dopo l’apertura. Come solvente scioglie ingredienti che in acqua resterebbero insolubili. Come regolatore di viscosità interviene sulla consistenza della formula. Come profumante contribuisce all’odore del prodotto. Quattro compiti possibili per una riga sola in etichetta.

Due allegati, due regimi

Le due voci si citano a vicenda, con parole quasi speculari. Alla voce 45 dell’Allegato III è agganciata una nota: «Come conservante, cfr. allegato V, n. 34». Alla voce 34 dell’Allegato V ne risponde un’altra: «Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 45». Anche CosIng riporta il rimando in tutte e due le direzioni.

L’Allegato V, rif. 34, porta una cifra sola: concentrazione massima 1,0%. È il regime del conservante.

L’Allegato III, rif. 45, vale «per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto», e aggiunge una condizione che vale la pena leggere per intero: «Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto». Nella riga di quella voce la colonna della concentrazione massima resta vuota. Le uniche cifre stanno nella colonna «Altre» e riguardano l’etichetta: «La presenza di questa sostanza deve essere indicata nell’elenco degli ingredienti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: 0,001 % nei prodotti da non sciacquare, 0,01 % nei prodotti da sciacquare».

Quella soglia ha un effetto pratico, e l’articolo 19 lo scrive. I composti odoranti e le loro materie prime si dichiarano con il termine «parfum»; le sostanze la cui indicazione è prescritta dalla colonna «Altre» dell’allegato III, prosegue lo stesso articolo, figurano nell’elenco degli ingredienti oltre a quel termine. È la regola che fa uscire questa molecola dalla parola profumo e le fa scrivere il proprio nome.

Che cosa è cambiato nel 2023

Il Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, del 26 luglio 2023, ha riscritto la voce 45. Nel testo precedente la colonna «Tipo di prodotto, parti del corpo» era divisa in due casi, «a) Solvente» e «b) Profumo/composti aromatici/le loro materie prime», e la soglia di dichiarazione portava davanti la lettera b), quindi riguardava soltanto il secondo. Nella versione in vigore quella divisione è sparita, la colonna resta vuota e la soglia vale per la voce intera. Una traccia delle due lettere resta in circolazione: il record CosIng della voce, che pure rimanda al regolamento del 2023, le riporta ancora.

La voce porta anche una nota transitoria, che spiega perché una modifica del 2023 riguarda gli scaffali proprio adesso: i prodotti che rispettano le restrizioni applicabili al 15 agosto 2023, e soltanto quelle, potevano essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 31 luglio 2026 e possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 31 luglio 2028. La prima data è scaduta pochi giorni prima di questa revisione. La seconda è la ragione per cui un’etichetta compilata sul testo precedente può stare ancora in negozio.

È naturale?

Si trova in natura e si produce per sintesi, e in tutti e due i casi la molecola è la stessa. Il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori, nel parere SCCS/1459/11 sulle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici adottato nella plenaria del 26 e 27 giugno 2012, scrive che l’alcol benzilico è un componente di diverse miscele naturali, fra cui la resina di Myroxylon pereirae, che in passato sono state impiegate per estrarlo, e che oggi la sostanza si ottiene per sintesi.

L’origine incide sulla filiera di produzione. Il numero CAS resta 100-51-6, la denominazione comune di glossario resta una, e le due voci di allegato si applicano allo stesso modo.

Dove lo trovi in etichetta

Compare come Benzyl Alcohol. Sotto la stessa parola alcohol l’etichetta raccoglie famiglie chimiche distinte: l’etanolo denaturato ha una scheda propria, Alcohol Denat., e il Cetearyl Alcohol appartiene agli alcoli grassi.

Sulla posizione nell’elenco vale la regola generale: le quantità sono rispettate soltanto sopra l’1%, e sotto quella soglia l’ordine è libero. Il funzionamento di quella soglia sta per esteso nella guida su come si legge un INCI. Sulla lista intera fa lo stesso lavoro l’analisi INCI.

Fonti: CosIng, Commissione europea, voce Benzyl Alcohol e voci di allegato III/45 e V/34. Regolamento (CE) 1223/2009, articolo 19, paragrafo 1, lettera g), Allegato III rif. 45 e nota (6), Allegato V rif. 34 e nota (7). Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione del 26 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio 2023. Parere SCCS/1459/11 sulle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici, adottato il 26 e 27 giugno 2012.

Revisione: Redazione Eligenda Roma · 8 Agosto 2026

Riferimento normativo: Reg. (CE) 1223/2009: Allegato III rif. 45 (condizioni) e Allegato V rif. 34 (conservanti, max 1,0%)

Dati degli ingredienti: CosIng, Commissione europea. Questa scheda descrive la funzione di un ingrediente e il quadro normativo europeo, e non sostituisce il parere di un medico.