Titanium Dioxide è il nome INCI del biossido di titanio, la polvere bianca che dà coprenza a una formula e assorbe parte dei raggi ultravioletti. Il Regolamento (CE) 1223/2009 lo ammette con due funzioni: colorante nell’allegato IV (rif. 143) e filtro UV nell’allegato VI (rif. 27, e 27a per la forma nano). Il divieto europeo del 2022 di cui si legge riguarda l’impiego negli alimenti, come additivo E 171.

Dietro quella polvere bianca ci sono tre vicende europee distinte, ciascuna con il proprio ambito, e la confusione nasce dal leggerle come una sola.

Il divieto nel cibo: l’additivo E 171

Il Regolamento (UE) 2022/63 della Commissione, del 14 gennaio 2022, modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari. Il considerando 11 riporta la conclusione del parere pubblicato il 6 maggio 2021 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare: i motivi di preoccupazione sulla genotossicità non potevano essere esclusi, e il biossido di titanio (E 171) «non può più essere considerato sicuro se utilizzato come additivo alimentare». Il regolamento sopprime di conseguenza l’autorizzazione negli alimenti. Gli alimenti prodotti secondo le regole precedenti hanno potuto essere immessi sul mercato fino al 7 agosto 2022, e restarvi fino al termine minimo di conservazione. Come colorante nei medicinali l’E 171 è rimasto provvisoriamente autorizzato.

L’ambito di quell’atto sta scritto nel titolo: gli additivi alimentari, quindi quello che si ingerisce.

La classificazione sulle polveri, e la sentenza che l’ha annullata

Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, aveva introdotto nel regolamento CLP, quello sulla classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche, una classificazione armonizzata: il biossido di titanio in polvere contenente l’1% o più di particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione. Quella riga riguardava la polvere fine che si può respirare.

Quella classificazione oggi non esiste più. Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 23 novembre 2022 nelle cause riunite T-279/20, T-283/20 e T-288/20, ha annullato parzialmente il regolamento delegato. Francia e Commissione hanno impugnato la sentenza, e la Corte di giustizia ha respinto le impugnazioni il 1° agosto 2025, nelle cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P. L’avviso C/2025/6670, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 dicembre 2025, dichiara che il biossido di titanio in quella forma «non è soggetto alla classificazione armonizzata come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione», perché la riga con il numero indice 022-006-00-2 è annullata.

Colorante, filtro UV e la voce sull’inalazione

Nel Regolamento (CE) 1223/2009 il biossido di titanio ha una voce fra i coloranti e una fra i filtri UV, e si rimandano a vicenda. L’allegato IV, l’elenco dei coloranti ammessi, lo porta al numero 143 con il Colour Index 77891 e la nota «Come filtro UV, cfr. allegato VI, n. 27». L’allegato VI, l’elenco dei filtri UV ammessi, lo porta al numero 27 con concentrazione massima del 25%, e rimanda: «Come colorante, cfr. allegato IV, n. 143». Il numero 27a è la forma nano, anch’essa al 25%, consentita soltanto con caratteristiche precise: purezza ≥ 99%, forma rutilica, particelle di dimensione media ≥ 30 nm e un elenco chiuso di rivestimenti ammessi, fra i quali il dimethicone. Se le due forme sono usate insieme, la somma non deve superare il limite unico del 25%.

Sull’inalazione il regolamento cosmetico ha una voce propria, l’allegato III n. 321, introdotta dal regolamento (UE) 2021/850. Riguarda la stessa polvere descritta sopra e fissa i limiti per tipo di prodotto: 25% nei prodotti per il viso in polvere libera, 1,4% per i consumatori e 1,1% per uso professionale nei prodotti spray aerosol per capelli, barba e baffi, in entrambi i casi solo in forma pigmentaria. Per gli altri prodotti la condizione è «da non usare nelle applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione». Nel testo consolidato aggiornato al 1° maggio 2026 quella voce c’è ancora.

Le quattro funzioni registrate in CosIng

La banca dati europea CosIng gli attribuisce quattro funzioni: colorante, opacizzante, assorbitore UV e filtro UV. Le prime due descrivono un pigmento bianco che toglie trasparenza. L’ultima è una delle poche categorie che il regolamento definisce per nome: all’articolo 2 i filtri UV sono «sostanze destinate esclusivamente o prevalentemente a proteggere la pelle da determinate radiazioni UV […]». Nell’elenco di CosIng manca qualunque funzione di condizionamento cutaneo.

Dove lo trovi in etichetta

Il nome cambia con il mestiere. Come filtro UV compare per esteso: Titanium Dioxide. Come colorante l’identificativo è CI 77891, secondo la nomenclatura Colour Index che l’articolo 19 richiama. La forma nano porta la dicitura (nano) fra parentesi dopo il nome, come l’articolo prescrive per i nanomateriali.

Lo stesso articolo consente di elencare i coloranti, esclusi quelli destinati alle zone pilifere, in ordine sparso dopo gli altri ingredienti. Per i prodotti da trucco venduti in più sfumature consente poi di riportare tutti i coloranti della gamma con le parole «può contenere» o il simbolo «+/-»: quella riga vale allora per l’intera gamma.

L’ordine dell’elenco è spiegato nella guida su come si legge un INCI. Tutta la lista si legge con l’analisi INCI.

Fonti: CosIng, Commissione europea. Regolamento (CE) n. 1223/2009, testo consolidato al 1° maggio 2026: articoli 2 e 19, allegati III n. 321, IV n. 143, VI n. 27 e 27a. Regolamento (UE) 2022/63. Regolamento delegato (UE) 2020/217. Avviso C/2025/6670, GU serie C del 10 dicembre 2025.

Revisione: Redazione Eligenda Roma · 8 Agosto 2026

Riferimento normativo: Reg. (CE) 1223/2009: allegato III n. 321 (inalazione), allegato IV n. 143 (colorante), allegato VI n. 27 e 27a (filtro UV). Avviso C/2025/6670, GU serie C del 10.12.2025

Dati degli ingredienti: CosIng, Commissione europea. Questa scheda descrive la funzione di un ingrediente e il quadro normativo europeo, e non sostituisce il parere di un medico.